Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15. (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35). ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 2004 e quantità riportate al lotto successivo: a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 Origine Percentuale di riduzione del lotto di maggio 2004 Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2004 (in t) Stati Uniti d'America 0 (1) 803,994 Thailandia 0 (1) 1 656,673 Australia 0 (1) 355 Altre origini 98,937 — b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20 Origine Percentuale di riduzione del lotto di maggio 2004 Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2004 (in t) Stati Uniti d'America 0 (1) 5 Thailandia 0 (1) 112,523 Australia 0 (1) 7 476 Altre origini 78,8618 — c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00 Origine Percentuale di riduzione del lotto di maggio 2004 Thailandia 0 (1) Australia 0 (1) Guyana 0 (1) Stati Uniti d'America 0 (1) Altre origini 0 (1) (1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
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