Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 mag 2004
Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (3), quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
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