Art. 2
In vigore dal 19 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 385/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 24).
(3) GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.
Storico versioni
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