Art. 1
In vigore dal 19 mag 2004
Ogni domanda di titolo d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 780/2003 (3) nel periodo dal 3 al 7 maggio 2004 è soddisfatta fino a concorrenza del 3,67984 % dei quantitativi richiesti.
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