Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 mag 2004
1.   Per determinare l'importo della restituzione di cui all', paragrafo 1, si procede a una gara. 2.   La gara ha per oggetto i quantitativi di avena di cui all', paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania. 3.   La gara è indetta fino al 15 luglio 2004. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara. In deroga all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara scade il 27 maggio 2004. 4.   Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d'intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara. 5.   La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.
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