Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 mag 2004
1.   È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 100 000 tonnellate di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso qualsiasi paese terzo, esclusi la Bulgaria e la Romania. L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione. 2.   Gli organismi d'intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.
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