Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per dodici mesi a partire da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12. (3)  GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4. (4)  GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41. (5)  GU L 80 del 24.3.1994, pag. 1. (6)  GU L 58 del 27.2.1998, pag. 15. (7)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23. (8)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.
Storico versioni

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