Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rimane in vigore per sei mesi a partire da tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2)  GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12. (3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. (4)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. (5)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28. (6)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15. (7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. (8)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.
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