Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 2004
Le autorità doganali sono invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, ad adottare le misure adeguate per registrare le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originarie della Russia e rientranti nei codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm) prodotte e vendute dalle società elencate nell' e per le quali è chiesta l'esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 990/2004 del Consiglio.
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