Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. COWEN (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. (3)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9). (4)  GU C 308 dell’11.12.2002, pag. 2. (5)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89. (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).»
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