Art. 2
Nel regolamento (CE) n. 132/2001 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 17 mag 2004
«Articolo 1 bis
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’;
b)
venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:993:oj#art-2