Art. 2 · L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1100/2000 è modificato aggiungendo il seguente paragrafo:

Art. 2

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1100/2000 è modificato aggiungendo il seguente paragrafo:

In vigore dal 17 mag 2004
«4.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. Tali importazioni sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’, b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».
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