Art. 2
Nel regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 17 mag 2004
«
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226110010) (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm).
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio
Codice addizionale TARIC
OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715
14,7 %
A516
Tutte le altre società
40,1 %
A999
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:990:oj#art-2