Art. 2 · Nel regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

Art. 2

Nel regolamento (CE) n. 151/2003 del Consiglio, l'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 17 mag 2004
« 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti «magnetici», laminati a freddo e a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Russia, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) ed ex 7226 11 00 (codice TARIC 7226110010) (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm). 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Società Aliquota del dazio Codice addizionale TARIC OOO Viz-Stal, 28, Kirov St., 620028 Yekaterinburg GSP-715 14,7 % A516 Tutte le altre società 40,1 % A999 3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali».
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