Art. 1
In vigore dal 17 mag 2004
L’ del regolamento (CE) n. 151/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 990/2004, è sostituito dal seguente:
«
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’ a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’;
b)
venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:989:oj#art-1