Art. 1
In vigore dal 17 mag 2004
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé, di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412131010), originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in esame fabbricati dalle società sotto elencate, è la seguente:
Società produttrice
Aliquota del dazio %
Codice addizionale TARIC
Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd.
Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese
12,0
A526
Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd.
Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese
23,9
A527
Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd.
Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese
8,5
A528
Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd.
North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese
18,5
A529
Tutte le altre società
48,5
A999
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
Storico versioni
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