Art. 2
In vigore dal 13 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2004
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
(2) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2004 (GU L 111 del 17.4.2004, pag. 36).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:965:oj#art-2