Art. 1
Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2314/2003 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 13 mag 2004
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 20 maggio e il 10 giugno 2004»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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