Art. 2
In vigore dal 12 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP — INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004
Limite
Barbados
100
Belize
0
Raggiunto
Congo
0
Raggiunto
Figi
88,2717
Raggiunto
Guiana
100
India
0
Raggiunto
Costa d'Avorio
100
Giamaica
100
Kenya
100
Madagascar
100
Malawi
100
Maurizio
100
S. Cristoforo e Nevis
100
Swaziland
100
Tanzania
100
Trinidad e Tobago
100
Zambia
100
Zimbabwe
0
Raggiunto
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004
Limite
India
100
ACP
100
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Contingente aperto per la Slovenia
Paesi interessati
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004
Limite
ACP
100
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2003/2004
Paesi
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3 al 7 maggio 2004
Limite
Brasile
0
Raggiunto
Cuba
100
Altri paesi terzi
0
Raggiunto
Storico versioni
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