Art. 2
In vigore dal 6 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 maggio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
109,6
204
65,7
212
110,8
999
95,4
0707 00 05
052
105,2
999
105,2
0709 90 70
052
91,0
204
74,2
999
82,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50
052
36,7
204
41,9
220
40,3
400
42,3
624
56,4
999
43,5
0805 50 10
388
54,8
999
54,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
388
71,8
400
120,6
404
104,9
508
65,8
512
69,5
524
72,1
528
72,3
720
85,8
804
101,3
999
84,9
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
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