Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 mag 2004
In deroga al regolamento n. 1 e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
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