Art. 2
In vigore dal 30 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. COWEN
(1) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004.
(3) GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 840/95, (GU L 85 del 19.4.1995, pag. 10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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