Art. 6

Art. 6

In vigore dal 29 apr 2004
I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20 %, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.
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