Art. 6
In vigore dal 29 apr 2004
I limiti finanziari di ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti di una percentuale massima del 20 %, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali e che la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi apicoli non superi il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:917:oj#art-6