Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 apr 2004
La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi apicoli è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicata nell'allegato I. Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i rispettivi programmi apicoli entro i termini di cui all', paragrafo 2 o non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma del presente articolo, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.
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