Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2004
Nei programmi nazionali di cui all' del regolamento (CE) n. 797/2004 (di seguito denominati «programmi apicoli») figurano in particolare: a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all' del regolamento (CE) n. 797/2004; b) le finalità del programma apicolo; c) la descrizione precisa delle azioni, eventualmente con i costi unitari; d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale, ripartito per esercizio annuale; e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi apicoli; g) le modalità di verifica e di valutazione del programma apicolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:917:oj#art-1