Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98). (2)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 28). (3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2002 (GU L 270 dell'8.10.2002, pag. 4). (4)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16). ALLEGATO I «ALLEGATO I ALLEGATO II Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001, nelle sezioni «Zona 3» e «Zona 4», i rispettivi testi sono sostituiti dai testi seguenti: «ZONA 3:   EUROPA DELL'EST E PAESI DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan. ZONA 4:   EUROPA OCCIDENTALE Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Faerøer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino.»
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