Art. 3
All'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 29 apr 2004
«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture seguenti, autenticata con l'impronta del proprio timbro:
“EXPORTADO”, “VYVEZENO”, “UDFØRSEL”, “AUSGEFÜHRT”, “EKSPORDITUD”, “ΕΞΑΧΘΕΝ”, “EXPORTED”, “EXPORTÉ”, “ESPORTATO”, “EKSPORTĒTS”, “EKSPORTUOTA”, “EXPORTÁLVA”, “EXPORTAT”, “UITGEVOERD”, “WYWIEZIONO”, “VYVEZENÉ”, “IZVOENO”, “VIETY”, “EXPORTERAD”
e consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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