Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
Alla fine del titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) alla fine del punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente: «Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.»
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