Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 2004
Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte B (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato I del presente regolamento e al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte C (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato II del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente: «Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.»
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