Art. 7
In vigore dal 29 apr 2004
L', paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa tempestivamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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