Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 apr 2004
In deroga all' le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, se sussistono le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 12 marzo 2004 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; c) il vincolo o la decisione non avvantaggia una persona, un'entità o un organismo designati dal comitato delle sanzioni e menzionati nell'allegato I del presente regolamento; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e) la competente autorità ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
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