Art. 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 29 apr 2004
1)
per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);
2)
per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a)
i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b)
i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c)
i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d)
gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e)
il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f)
le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g)
i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
h)
tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
3)
per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4)
per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5)
per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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