Art. 8
Nomi dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi
In vigore dal 28 apr 2004
Gli Stati membri (e i paesi in via di adesione) possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con il quale sono comunemente noti in una o più lingue ufficiali (della Comunità allargata al maggio 2004) possano essere registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu esclusivamente dal loro governo nazionale. A tal fine, ciascuno Stato membro (o paese in via di adesione) fa pervenire alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco dei nomi da riservare e designa l'organismo che agisce in rappresentanza del governo nazionale ai fini della registrazione dei nomi.
La Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza dei governi nazionali ai fini della registrazione dei nomi.
I paesi candidati che non aderiscono all'Unione europea nel maggio 2004 e i paesi membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con cui sono comunemente noti nella loro lingua e in qualsiasi altra lingua ufficiale al maggio 2004 non siano registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu. A tal fine, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tali paesi possono inviare alla Commissione un elenco dei nomi che non sono da registrare.
La Commissione notifica al registro i nomi che non devono essere registrati.
I codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi non devono essere utilizzati per registrare nomi di dominio direttamente nel dominio di primo livello.eu.
Storico versioni
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