Art. 5 · Disposizioni relative ai conservatori del registro

Art. 5

Disposizioni relative ai conservatori del registro

In vigore dal 28 apr 2004
Fatte salve le norme relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante di un nome di dominio non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri della Comunità europea, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro a norma dell', né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori della Comunità. Il conservatore del registro che riceve più richieste di registrazione per lo stesso nome le trasmette al registro nell'ordine cronologico in cui le ha ricevute. Sono trasmesse al registro soltanto le richieste ricevute dopo la data di riconoscimento. Il conservatore del registro esige che tutti i richiedenti forniscano estremi precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio. Il conservatore del registro può elaborare sistemi di marchi, sistemi di autenticazione e marchi di fiducia per rafforzare la fiducia dei consumatori circa l'affidabilità delle informazioni disponibili sotto un nome di dominio da essi registrato, in conformità della vigente legislazione nazionale e comunitaria. CAPO III   LINGUE E CONCETTI GEOGRAFICI
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