Art. 22 · Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Art. 22

Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie

In vigore dal 28 apr 2004
1.   Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora: a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'; oppure b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002. 2.   La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro. 3.   I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia sono a carico del ricorrente. 4.   Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione. È fatta salva l'autorità della commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze. 5.   I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all', paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale. 6.   Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione delle controversie informa il registro dell'identità del ricorrente e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato e non gli sia stata notificata la decisione. 7.   Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme. 8.   Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette una risposta al fornitore del servizio. 9.   Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente, hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della trasmissione. Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto di una procedura di tale natura sono inviate all'indirizzo in possesso del conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio in conformità delle condizioni di registrazione. 10.   La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa. 11.   Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa. La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate. 12.   Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente la data di esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici equivalenti. 13.   I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.
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