Art. 20 · Revoca dei nomi di dominio

Art. 20

Revoca dei nomi di dominio

In vigore dal 28 apr 2004
Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, esclusivamente per i seguenti motivi: a) debiti insoluti nei confronti del registro; b) mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002; c) violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di cui all'. Il registro stabilisce una procedura che gli consente di revocare i nomi di dominio in presenza dei suddetti motivi. La procedura prevede l'invio di un avviso al titolare del nome di dominio e consente a questo di prendere le misure appropriate. La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo extragiudiziale di risoluzione delle controversie.
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