Art. 15
Deposito fiduciario (escrow agreement)
In vigore dal 28 apr 2004
1. Il registro stipula a proprie spese un contratto con un amministratore fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente sede nel territorio della Comunità che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito. La conclusione del contratto è subordinata alla previa approvazione della Commissione. Il registro invia quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica del contenuto della base dati.eu.
2. Il contratto prevede che l'agente depositario conservi i dati alle seguenti condizioni:
a)
i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato, fino alla loro comunicazione alla Commissione;
b)
i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e il registro;
c)
in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo, irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti necessari per designare nuovamente il registro;
d)
in caso di risoluzione del contratto, la Commissione, con la collaborazione del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa e operativa del dominio di primo livello.eu e ogni altro fondo di riserva alla parte designata dalla Commissione stessa. In tal caso il registro compie ogni sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare, continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino al completamento del trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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