Art. 14 · Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione per fasi

Art. 14

Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione per fasi

In vigore dal 28 apr 2004
Tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti a norma dell', paragrafi 1 e 2 devono essere verificabili mediante prove documentali che dimostrino l'esistenza di diritti in forza della legge che li garantisce. Al ricevimento della richiesta il registro blocca il nome di dominio in questione fino alla convalida oppure fino alla scadenza del termine stabilito per il ricevimento della documentazione. Se il registro riceve più richieste per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo. Il registro rende disponibile una base dati contenente informazioni circa i nomi di dominio richiesti nell'ambito della procedura di registrazione per fasi, i richiedenti, il conservatore del registro che ha presentato la richiesta, i termini per la presentazione dei documenti di convalida e le richieste introdotte successivamente per gli stessi nomi. Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le prove in modo che l'agente di convalida le riceva entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta. Gli agenti di convalida appongono un timbro orodatario sulle prove documentali non appena queste pervengono loro. Gli agenti di convalida esaminano le richieste per ciascun nome di dominio secondo l'ordine in cui sono pervenute al registro. L'agente di convalida competente verifica se il richiedente che deve essere esaminato per primo per un nome di dominio, e che ha presentato le prove documentali entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente ne informa il registro. Se riscontra che la richiesta di un determinato nome di dominio esaminata per prima è oggetto di diritti preesistenti, l'agente di convalida ne informa il registro. L'esame delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento prosegue fino a quando l'agente non ne reperisce una per la quale può confermare l'esistenza di diritti preesistenti sul nome in questione. Il registro procede alla registrazione del nome di dominio, in base al principio «primo arrivato, primo servito», ove ritenga che il richiedente abbia dimostrato di essere titolare di un diritto preesistente con la procedura di cui al secondo, terzo e quarto comma. CAPO V   RISERVE, DATI WHOIS E REGISTRAZIONI DI NOMI ILLECITI
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