Art. 13 · Scelta degli agenti di convalida

Art. 13

Scelta degli agenti di convalida

In vigore dal 28 apr 2004
Gli agenti di convalida sono persone giuridiche con sede nel territorio della Comunità, aventi accertata reputazione e dotati di adeguata competenza. Il registro sceglie gli agenti di convalida secondo modalità obiettive, trasparenti e non discriminatorie, garantendo la massima diversità geografica possibile. Il registro impone all'agente di convalida di procedere alla convalida in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Gli Stati membri provvedono alla convalida dei nomi di cui all', paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una chiara indicazione dell'indirizzo al quale inviare le prove documentali per verifica. La Commissione comunica tali indirizzi al registro. Il registro pubblica le informazioni relative agli agenti di convalida sul proprio sito Internet.
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