Art. 12
Principi della registrazione per fasi
In vigore dal 28 apr 2004
1. La registrazione per fasi inizia non prima del 1o maggio 2004 e solo quando siano soddisfatti i requisiti dell', paragrafo 1, e scaduto il termine di cui all'.
Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.
Due mesi prima dell'inizio della registrazione per fasi il registro pubblica sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative adottate per assicurare un'amministrazione corretta, equa e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.
2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.
La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.
Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all', paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all', paragrafo 1.
Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.
3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.
4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano esclusivamente a coprire i costi derivanti dall'applicazione del presente capo. Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.
5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il registro nomina l'incaricato dell'audit previa consultazione della Commissione. L'audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.
6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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