Art. 10 · Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare

Art. 10

Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare

In vigore dal 28 apr 2004
1.   I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu. Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette. Per «enti pubblici» si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative. 2.   La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto. 3.   La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel nome completo dell'ente pubblico o nell'acronimo comunemente utilizzato. Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.
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