Art. 7
Assegnazione specifica provvisoria per gli operatori non tradizionali
In vigore dal 28 apr 2004
1. Ai fini del rilascio di titoli nel maggio 2004, le autorità competenti stabiliscono un'assegnazione specifica provvisoria per ogni operatore non tradizionale registrato presso di loro, applicando alla domanda presentata dall'operatore il coefficiente 0,29.
2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri e in funzione del quantitativo disponibile fissato dall', la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica provvisoria di ciascun operatore non tradizionale.
3. Entro il 4 maggio 2004 le autorità competenti notificano ad ogni operatore non tradizionale l'assegnazione provvisoria stabilita.
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