Art. 4 · Accesso al quantitativo aggiuntivo

Art. 4

Accesso al quantitativo aggiuntivo

In vigore dal 28 apr 2004
1.   L'accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall' è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell' o nell' del regolamento (CE) n. 414/2004. 2.   Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 249 000 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 51 000 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
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