Art. 10 · Titolo di riassegnazione

Art. 10

Titolo di riassegnazione

In vigore dal 28 apr 2004
In deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001: 1) I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un periodo ulteriore. Tale riassegnazione riguarda un'importazione di banane nell'ambito del quantitativo aggiuntivo. 2) La domanda e il titolo di riassegnazione riportano nella casella n. 20 le diciture: «titolo di riassegnazione», secondo il caso «operatore tradizionale» o «operatore non tradizionale»-«regolamento (CE) n. 838/2004 — . Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».
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