Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«Comunità dei quindici» : la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004,
b)
«nuovi Stati membri» : la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia,
c)
«Comunità allargata» : la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004,
d)
«importazione primaria» : l'operazione economica definita all', punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri,
e)
«quantitativo minimo» : il quantitativo minimo definito all', punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri,
f)
«autorità competenti» : le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:838:oj#art-1