Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 apr 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Comunità dei quindici» : la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, b) «nuovi Stati membri» : la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, c) «Comunità allargata» : la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004, d) «importazione primaria» : l'operazione economica definita all', punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri, e) «quantitativo minimo» : il quantitativo minimo definito all', punto 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all'insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri, f) «autorità competenti» : le autorità competenti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001, come modificato dal presente regolamento.
Storico versioni

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