Art. 2

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In vigore dal 26 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004. Per il Consiglio B. COWEN Il Presidente (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17. (2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33. (3)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. (4)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 149/2003 (GU L 30 del 5.2.2003, pag. 1). (5)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. (6)  GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. (7)  GU L 227 del 23.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2003 (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 1). (8)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 1. (9)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. (10)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4). (11)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione n. 2045/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1). (12)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 451/2003/CE (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 6). (13)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1. (14)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. (15)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. (16)  GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1. (17)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1. (18)  GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (19)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. (20)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23). (21)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84. ALLEGATO I.   LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI A.   CONCIMI Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi. a) Nell'allegato I, sezione A.2, N. 1, colonna 6, primo comma, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue: «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia»; b) nell'allegato I, sezioni B.1, B.2 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo comma, primo trattino, al testo tra parentesi è aggiunto, dopo «Grecia», quanto segue: «Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia». B.   MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI 1. Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA). a) Nell'articolo 10, punto 1, è soppresso quanto segue: «, di Cipro, di Malta»; b) nell'articolo 10, punto 3, è soppresso quanto segue: «, Cipro, Malta». 2. Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999 che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA). a) Nell'articolo 14, punto 1, è soppresso quanto segue: «, di Cipro, di Malta»; b) nell'articolo 14, punto 3, è soppresso quanto segue:«, Cipro, Malta». II.   DIRITTO DELLE SOCIETÀ Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE). a) Nell'allegato I, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca: «REPUBBLICA CECA akciová společnost» tra le voci per Germania e Grecia: «ESTONIA: aktsiaselts» tra le voci per Italia e Lussemburgo: «CIPRO: Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση LETTONIA: akciju sabiedrība LITUANIA: akcinės bendrovės» tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi: «UNGHERIA: részvénytársaság MALTA: kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies» tra le voci per Austria e Portogallo: «POLONIA: spółka akcyjna» tra le voci per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIA: delniška družba SLOVACCHIA: akciová spoločnos» b) Nell'allegato II, è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca: «REPUBBLICA CECA: akciová společnost, společnost s ručením omezeným» tra le voci per Germania e Grecia: «ESTONIA: aktsiaselts ja osaühing» tra le voci per Italia e Lussemburgo: «CIPRO: Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, ιδιωτική εταιρεία LETTONIA: akciju sabiedrība, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību LITUANIA: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės» tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi: «UNGHERIA: részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság MALTA: kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies kumpaniji privati / private limited liability companies» tra le voci per Austria e Portogallo: «POLONIA: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» tra le voci per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIA: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo SLOVACCHIA: akciová spoločnos', spoločnosť s ručením obmedzeným». III.   AGRICOLTURA NORMATIVA FITOSANITARIA Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi. Nell'allegato I sono soppresse le voci relative a Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Slovacchia. IV.   FISCALITÀ 1. Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007). L'articolo 4, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) della Turchia, sulla base degli accordi bilaterali in materia conclusi con detto paese.». 2. Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92. Nell', punto 1), è inserito quanto segue: tra le voci per Belgio e Danimarca: «— nella Repubblica ceca: Ministerstvo financí,» tra le voci per Germania e Grecia: «— in Estonia: Maksuamet,» tra le voci per Italia e Lussemburgo: «— a Cipro: Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, — in Lettonia: Valsts ieņēmumu dienests, — in Lituania: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,» tra le voci per Lussemburgo e Paesi Bassi: «— in Ungheria: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája, — a Malta: Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,» tra le voci per Austria e Portogallo: «— in Polonia: Minister Finansów,» tra le voci per Portogallo e Finlandia: «— in Slovenia: Ministrstvo za finance, — in Slovacchia: Ministerstvo financií». V.   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1. Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci». a) Il titolo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e della Turchia»; b) il terzo trattino dell'articolo 10 è soppresso; c) l'ultimo trattino dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.». 2. Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE». a) Il titolo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) associati e della Turchia»; b) il terzo trattino dell'articolo 12 è soppresso; c) l'ultimo trattino dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.». 3. Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù». a) Il titolo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e della Turchia»; b) il terzo trattino dell'articolo 11 è soppresso; c) l'ultimo trattino dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato.». 4. Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004. a) All'articolo 9, la lettera c) è soppressa; b) l'articolo 9, lettera d) è sostituito dal seguente: «c) della Turchia, la cui partecipazione è finanziata mediante stanziamenti addizionali, conformemente alle disposizioni del trattato.». VI.   CULTURA E POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI 1. Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma “Cultura 2000”. All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il programma “Cultura 2000” è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni fissate dagli accordi di associazione o dai protocolli addizionali agli accordi d'associazione relativi alla partecipazione ai programmi comunitari conclusi o da concludersi con tali paesi.». 2. Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005). L'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA membri dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.». 3. Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005). L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il programma è aperto alla partecipazione della Turchia e degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le procedure da concordare con tali paesi.». VII.   RELAZIONI ESTERNE 1. Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Nell'allegato II, parte 3, l'elenco dei paesi è sostituito dal seguente: «Australia Canada Giappone Nuova Zelanda Norvegia Svizzera Stati Uniti d'America». 2. Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98. Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.». 3. Regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo). a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.». b) Nell'allegato IV, il titolo è sostituito dal seguente: c) Nell'allegato IV, è inserito quanto segue: tra le indicazioni per Belgio e Danimarca: «ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Česká republika Fax + 420-22422 2133» tra le indicazioni per Germania e Grecia: «EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Eesti Fax +372 6 313 660» tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo: «KΥΠΡΟΣ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Fax +357 22 375 120 LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fax +371 7280882 LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Fax +370 5 262 3974» tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi: «MAGYARORSZÁG Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH) Margit krt. 85. HU-1024 Budapest II Fax +36-1-336-7302 MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris Valletta CMR 02 Malta Fax +356 25690299» tra le indicazioni per Austria e Portogallo: «POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22» tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 1000 Ljubljana Slovenija Fax +386 (0)1 478 3611 SLOVENSKO Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovensko Fax +421-2 4342 3919». 4. Decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina. Dopo l' è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti siderurgici contemplati dalla presente decisione, è richiesta una autorizzazione di importazione anche se i prodotti siderurgici sono stati spediti anteriormente a tale data. Se i prodotti siderurgici sono stati spediti verso uno di tali Stati membri anteriormente al 1° maggio 2004, l'autorizzazione di importazione è concessa automaticamente, senza alcun limite quantitativo, su presentazione della polizza di carico o di un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti siderurgici sono spediti verso uno di tali Stati membri il 1° maggio 2004 o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nella presente decisione.». 5. Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea. a) Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia dal 1° maggio 2004 dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento e spediti anteriormente al 1° maggio 2004, non è richiesto un documento di importazione purché le merci siano state spedite anteriormente al 1° maggio 2004 e sia stata presentata la polizza di carico o un altro documento di trasporto ritenuto equivalente dalle autorità comunitarie, comprovante la data di spedizione.». b) Nell'appendice IV, il titolo è sostituito dal seguente: c) Nell'appendice IV, il sottotitolo è sostituito dal seguente: d) Nell'appendice IV, è inserito quanto segue: tra le indicazioni per Belgio e Dinamarca: «ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 110 15 Praha 1 Česká republika Fax + 420 22422 1561» tra le indicazioni per Germania e Grecia: «EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Eesti Fax +372 6 313 660» tra le indicazioni per Italia e Lussemburgo: «KΥΠΡΟΣ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 CY-1421 Λευκωσία Fax +357 22 375 120 LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 Rīga LV – 1519 Fax +371 7280882 LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Prekybos departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Fax +3705 262 3974» tra le indicazioni per Lussemburgo e Paesi Bassi: «MAGYARORSZÁG Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH) Margit krt. 85. HU-1024 Budapest II Fax +36-1-336-7302 MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris Valletta CMR 02 Malta Fax +356 25690299» tra le indicazioni per Austria e Portogallo: «POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22» tra le indicazioni per Portogallo e Finlandia: «SLOVENIJA Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 1000 Ljubljana Slovenija Fax +386 (0)1 478 3611 SLOVENSKO Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovensko Fax +421-2 4342 3919».
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