Art. 20
Principi generali
In vigore dal 26 apr 2004
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.
Articolo 20 bis
Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT
L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.
Articolo 20 ter
Operazioni di trasbordo
L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.
Articolo 20 quater
Marcatura degli attrezzi da pesca
1. Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.
2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.
3. I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.
Articolo 20 quinquies
Comunicazione di statistiche a fini scientifici
1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:
a)
sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all' per l'anno precedente;
b)
sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all' per l'anno precedente;
c)
sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.
2. Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.
Sezione 2 Procedure d'ispezione in porto
Articolo 20 sexies
Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.
Sezione 3 Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:869:oj#art-20