Art. 8
In vigore dal 26 apr 2004
L', paragrafo 2 non osta a che gli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell'elenco allegato, purché siano congelati anche gli importi accreditati. Gli istituti finanziari informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.
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