Art. 7
In vigore dal 26 apr 2004
1. In deroga all', paragrafo 1 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia notificato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.
2. L', paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
i)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
ii)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti oggetto di misure restrittive,
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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