Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 apr 2004
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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