Art. 4
In vigore dal 26 apr 2004
1. In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:
a)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
i)
equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
ii)
materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
b)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.
2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste.
Storico versioni
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