Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 apr 2004
1.   In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare: a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a: i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità; ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni. 2.   Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste.
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